Pensione fondo casalinghe, assegno sociale, pensione di reversibilità: quali tutele per chi di è dedicato a tempo pieno alla cura della famiglia.

Sei un casalingo o una casalinga, non hai mai lavorato né versato contributi previdenziali, e l’avvicinarsi dell’età pensionabile ti preoccupa? Forse non sai che, per integrare la tua pensione, o comunque per garantirti una rendita nel caso tu non abbia mai versato contributi, puoi iscriverti al fondo pensione delle casalinghe. Chi è iscritto al fondo casalinghe, difatti, può ottenere la pensione anche a 57 anni di età, e con soli 5 anni di contributi. Fai attenzione, però, l’Inps non regala mai nulla: la pensione liquidata dal fondo casalinghe dipende esclusivamente dai contributi versati, in quanto è calcolata col sistema contributivo e non è integrata al minimo. Se non hai la possibilità di versare una somma discreta al fondo casalinghe dell’Inps, puoi sempre contare, se i limiti di reddito lo consentono, sull’assegno sociale. In caso di decesso del coniuge, puoi invece contare sulla sua pensione di reversibilità o indiretta.  Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sulla pensione: a che cosa ha diritto la casalinga; trattamento fondo casalinghe, assegno sociale, reversibilità.

Chi può ottenere la pensione per casalinghe?

Per ottenere la pensione erogata dal fondo casalinghe è necessario iscriversi al fondo stesso; per l’iscrizione bisogna soddisfare le seguenti condizioni:

  • età tra i 16 e i 65 anni;
  • svolgimento di un’attività dedita alla cura della famiglia e connessa con le proprie responsabilità familiari, senza vincoli di subordinazione;
  • non essere titolari di una pensione diretta (cioè di una pensione che non sia di reversibilità);
  • non avere rapporti di lavoro dipendente o autonomo per i quali si sia obbligati a iscriversi ad un altro ente o cassa previdenziale, a meno che non sia un’attività part time con uno stipendio così basso da ridurre le settimane utili alla pensione (in pratica la paga settimanale deve risultare inferiore a 205 euro circa).

Quanti contributi si devono versare al fondo casalinghe?

Una volta iscritti al fondo casalinghe, non si è obbligati a versare un minimo di contributi; tuttavia, perché risulti accreditato almeno un mese di contributi, è necessario versare almeno 25,82 euro, mentre, perché sia accreditato tutto l’anno, bisogna versare all’Inps 310 euro. Se si versa di meno, saranno accreditati i soli mesi corrispondenti alla cifra versata: ad esempio, se si versano 150 euro, l’Inps accredita 5 mesi di contributi utili alla pensione.

Se in un anno si versano più di 310 euro, i contributi non possono essere “spalmati” in anni diversi, anche se non interamente coperti, ma servono soltanto ad aumentare la misura dell’assegno di pensione.

A quale età si ottiene la pensione nel fondo casalinghe?

Nel fondo casalinghe è possibile ottenere la pensione a 57 anni, ma soltanto se l’assegno supera 543,60 euro mensili, cioè 1,2 volte l’assegno sociale (che per il 2018 ammonta a 453 euro). In caso contrario, cioè se la rendita mensile a cui si ha diritto risulta più bassa, bisogna aspettare i 65 anni per ottenere la pensione; una volta compiuti i 65 anni, è possibile ricevere la pensione dal fondo Inps casalinghe senza dover rispettare alcuna soglia minima di reddito.

Quanti anni di contributi ci vogliono per la pensione nel fondo casalinghe?

Per ottenere la pensione nel fondo casalinghe sono necessari almeno 5 anni, cioè 60 mesi, di contributi.

Come si calcola la pensione nel fondo casalinghe?

Il calcolo della pensione, sia per la pensione anticipata casalinghe a 57 anni che per quella a 65 anni, viene effettuato col sistema contributivo, che si basa sui versamenti accantonati, rivalutati e convertiti in assegno da un coefficiente di trasformazione.

In pratica, per calcolare la pensione casalinghe bisogna:

  • rivalutare i contributi accantonati ogni anno, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale, ovvero in base all’incremento del Pil nominale, che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno;
  • sommare i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo;
  • moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra espressa in percentuale che varia in base all’età;
  • si ottiene così la pensione casalinghe spettante nell’anno.

I coefficienti di trasformazione della somma dei contributi in pensione, che variano con l’età, per il fondo casalinghe sono:

  • 4,90, per chi si pensiona a 57 anni;
  • 5,05 per chi si pensiona a 58 anni;
  • 5,20 per chi si pensiona a 59 anni;
  • 5,37 per chi si pensiona a 60 anni;
  • 5,54 per chi si pensiona a 61 anni;
  • 5,73 per chi si pensiona a 62anni;
  • 5,93 per chi si pensiona a 63 anni;
  • 6,14 per chi si pensiona a 64 anni;
  • 6,36 per chi si pensiona a 65 anni.

La pensione casalinghe si può integrare al minimo?

La pensione casalinghe non è integrabile al minimo e non è soggetta a perequazione, cioè agli adeguamenti periodici all’inflazione. Può però essere cumulata con l’assegno sociale, ma non è ricongiungibile a nessun altro fondo di previdenza, né cumulabile o totalizzabile. In buona sostanza, per calcolare la pensione casalinghe si possono contare solo i contributi presenti nel fondo casalinghe, e i contributi accantonati nel fondo casalinghe non possono essere sommati o riuniti con quelli di altre gestioni previdenziali.

Assegno sociale per casalinghe

Se il casalingo o la casalinga non ha mai versato contributi, può ottenere l’assegno sociale nel caso in cui il suo reddito, e quello dell’eventuale coniuge, non superino una certa soglia.

Hanno diritto ad ottenere l’assegno sociale le persone che possiedono i seguenti requisiti:

  • almeno 66 anni e 7 mesi di età: questo requisito è unico, per gli uomini e per le donne, ed è valido a partire dal primo gennaio 2018, in quanto è stato elevato di 1 anno, come previsto dalla Legge Fornero; salvo blocco dell’età pensionabile, dal 2019 il requisito aumenterà a 67 anni;
  • cittadinanza italiana, o, in alternativa, cittadinanza di un Paese europeo, qualora il richiedente abbia effettuato iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, oppure, ancora, cittadinanza di un Paese Terzo , qualora il richiedente possieda il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • reddito non superiore a 5.889 euro annui, se il richiedente non è coniugato;
  • reddito non superiore a 11 .778 euro annui, se il richiedente è coniugato.

Non sono previsti limiti correlati all’indicatore Isee per il diritto all’assegno.

Quale reddito per ottenere l’assegno sociale?

Attualmente l’unico limite connesso alle condizioni economiche per l’erogazione dell’assegno sociale resta il reddito: tra i redditi utili a determinare la  soglia limite devono essere computati anche i redditi esenti, come le rendite dell’Inail e le pensioni erogate agli invalidi civili.

Non devono essere contate ai fini del limite di reddito, invece, le seguenti voci:

  • Tfr (il trattamento di fine rapporto, in parole povere la liquidazione) e le relative anticipazioni; sono escluse dal computo anche le altre indennità di fine rapporto, comunque denominate, come il Tfs (trattamento di fine servizio) o l’Ips (indennità premio di servizio);
  • reddito dell’abitazione principale;
  • arretrati da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, compresi gli arretrati per attività prestata all’estero;
  • indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili (in generale, sono escluse le indennità di accompagnamento di ogni tipo), indennità di comunicazione per i sordi, assegni per l’assistenza personale e continuativa erogati dall’Inps ai pensionati per inabilità;
  • assegni conferiti dall’Inail per l’assistenza personale continuativa, nelle ipotesi di invalidità permanente assoluta;
  • vitalizi per gli ex combattenti della guerra 1915/1918.

Deve essere considerata solo parzialmente tra i redditi, inoltre, la pensione liquidata col calcolo contributivo, a carico di enti previdenziali, sia pubblici che privati, che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.

In particolare, il trattamento integralmente contributivo è escluso dalla somma dei redditi nella misura corrispondente al suo terzo, e comunque non oltre 1/3 dell’ammontare dell’assegno sociale.

A quanto ammonta l’assegno sociale?

L’assegno sociale è pari a 453 euro, ed è erogato, come la pensione, per 13 mensilità: pertanto, la sua misura annuale è pari a 5.889 euro.

L’assegno sociale può spettare in misura intera o ridotta, a seconda del reddito posseduto. In particolare:

  • ai beneficiari non coniugati privi di reddito, spetta in misura intera;
  • ai beneficiari coniugati privi di reddito, spetta in misura intera;
  • ai non coniugati con reddito sino a 5.889 euro annui, spetta in misura ridotta;
  • ai coniugati con reddito sino a 11.778 euro annui, spetta in misura ridotta.

Per approfondire: Assegno sociale per chi è sposato.

Pensione di reversibilità per casalinghe

Se la casalinga non ha mai lavorato, ma il coniuge sì, nel caso del decesso di quest’ultimo sorge il diritto alla pensione ai superstiti.

La pensione ai superstiti, o di reversibilità, è infatti una prestazione che viene riconosciuta ai familiari dell’assicurato (si chiama assicurato chi ha una posizione contributiva presso l’Inps) deceduto, che può essere lavoratore o pensionato: in particolare, parliamo di pensione di reversibilità se l’assicurato era già pensionato e di pensione indiretta se l’assicurato lavorava ancora.

La pensione di reversibilità spetta al coniuge, fino a un determinato limite di reddito, ai figli(sino a 26 anni se studenti universitari, sino a 21 anni, se studenti delle superiori, altrimenti sino alla maggiore età), o senza limiti se inabili, e in mancanza, ai genitori over 65 senza pensione o ai fratelli ed alle sorelle inabili.

A quanto ammonta la pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità corrisponde a una percentuale del trattamento spettante all’assicurato:

  • coniuge solo: 60%;
  • coniuge ed un figlio: 80%;
  • coniuge e due o più figli: 100%;
  • un figlio: 70%;
  • due figli: 80%;
  • tre o più figli: 100%;
  • un genitore: 15%;
  • due genitori: 30%;
  • un fratello o una sorella: 15%;
  • due fratelli o sorelle: 30%;
  • tre fratelli o sorelle: 45%;
  • quattro fratelli o sorelle: 60%;
  • cinque fratelli o sorelle: 75%;
  • sei fratelli o sorelle: 90%;
  • sette o più fratelli o sorelle: 100%.

La pensione di reversibilità può essere ridotta se il beneficiario supera determinati limiti di reddito; per approfondire: Reversibilità, quando si riduce?

A cura di Noemi Secci 

 

Un pensiero su “Pensione e cosa ha diritto la casalinga”
  1. Buongiorno! Sono cittadina rumena, posso essere una casalinga? Se per caso di si, capisco che devo pagare contributi ma dove mi devo rivolgere per dichiarare che sono la casalinga?
    Grazie!

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