Perdonatemi ma è da qualche giorno che volevo scrivere questo articolo e spero che qualcuno mi dia delle spiegazioni esaustive . Faccio delle premesse :

  • ho la IV elementare e ripetuta tre volte;
  • faccio fatica a leggere per ovvi motivi;
  • faccio fatica a capire per ovvi motivi;
  • vano è stato il tentativo di capire il ruolo, la competenza e i limiti (per Legge) della Polizia Stradale;
  • vano è stato il tentativo di capire il ruolo, la competenza e i limiti (per Legge) “sulla strada” dei Carabinieri;
  • “vanissimo”  è stato il tentativo di capire il ruolo, la competenza e i limiti (per Legge) sulle SS della Polizia Locale; 

Sono proprio ignorante , lo ammetto e vorrei imparare sul tratto della Strada Statale che collega Altamura a Bari , all’altezza di Mellitto in territorio di Grumo Appula. 

Non sempre ma parecchie volte mi è capitato di vedere la “Polizia Locale” posizionarsi con l’autovelox e fare multe: non saprei sinceramente se trattasi della Polizia locale di Altamura, Toritto, Grumo o di un altro Comune ma questo è relativo. Ma poniamo il caso che trattasi della Polizia Locale di Grumo Appula “che è su una strada statale”. Giustamente dirà qualcuno:  “ma è territorio di Grumo Appula” ?  

Ma una Polizia locale (di qualsiasi comune)  può sostare per Legge su una Strada Statale ? E quest’ultima , sempre per Legge , non è di competenza della “Polizia Stradale dello Stato” ? 

Quindi la Polizia di Grumo Appula ( o di altro comune) eleva multe con autovelox come se fossimo in un “centro abitato” o su una strada comunale ?

Quindi la Polizia di Grumo Appula , nell’esempio specifico , può venire ad Altamura a regolare il traffico o viceversa?

Visto che altamurani o altri che transitano dalla SS96 di altri comuni hanno le multe da “una Polizia Locale” ?

Scusate ma vorrei capire cos’è e come si chiama tutto questo ? Forse bisogna fare loro una “fotografia” e portarla a qualche Procuratore per avere spiegazioni? 

E questa Sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5771/2008 ? 

Cambiato qualcosa ?

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *